copia informatica trasmessa via telematica, non sconta l’imposta di bollo


 

CNN 19.04.2002, Est.: Petrelli

 

Si chiede di conoscere quale sia il trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, della copia con firma digitale, trasmessa telematicamente all’ufficio del registro delle imprese, in attuazione della "Convenzione per la prima attuazione della firma digitale nelle pratiche e atti da presentare agli uffici del registro delle imprese", stipulata tra il Consiglio Nazionale del Notariato, la Notartel, Unioncamere ed InfoCamere, in adempimento del disposto dell’art. 31, c. 2 della L. 24.11.2000 n. 340, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

La suddetta Convenzione chiarisce in realtà che la "copia informatica" dell’atto notarile, trasmessa attualmente al registro delle imprese, non ha valore di copia autentica.

 

Tale è, infatti, ai sensi dell’art. 2714,c.c., quella spedita "nelle forme prescritte" dal pubblico ufficiale competente.

 

Al fine di verificare quali sono le "forme prescritte" per la copia informatica di un documento, occorre aver riguardo alle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (testo unico in materia di documentazione amministrativa), ed in particolare:

all’art. 8, ai sensi del quale "Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico";

all’art. 10, c. 3, che recita: "Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto";

all’art. 20, c. 2 e 3: "I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli artt. 2714 e 2715, c.c., se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'art. 8, c. 2";

all’art. 23, c. 2: "L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo";

all’art. 24, c. 6, giusto il quale "La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge, se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente testo unico";

all’art. 29, c. 3: "Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici".

 

Emerge che gli effetti di cui all’art. 2703, c.c., discendono esclusivamente da un documento informatico cui sia apposta la firma digitale, in conformità a determinate regole tecniche; detta firma digitale, realizzata mediante il sistema delle "chiavi asimmetriche", esige che la chiave pubblica del notaio (pubblico ufficiale non appartenente alla P.A.) sia certificata e pubblicata autonomamente, in conformità al rispettivo ordinamento giuridico.

 

Ad oggi una tale regolamentazione non è stata ancora emanata, con la conseguenza che la copia informatica di cui si discute non ha il valore di copia autentica, prescritto dalla vigente normativa per l’iscrizione degli atti nel registro delle imprese.

 

la Convenzione sopra citata ha previsto, nel periodo transitorio, che la trasmissione telematica sia seguita dall’invio, all’ufficio del registro delle imprese, di una copia autentica cartacea, indispensabile affinché il procedimento di iscrizione possa essere correttamente perfezionato.

 

Ai fini del trattamento tributario delle copie trasmesse all’ufficio del registro delle imprese, occorre quindi tener conto della circostanza che – seguendo la procedura delineata dalla Convenzione– attualmente tale trasmissione ha ad oggetto una copia autentica ed una copia "non autentica", munita di una firma digitale non avente i requisiti di legge.

 

Ne consegue che – mentre la copia autentica cartacea è assoggettata ad imposta di bollo, ex art. 1, tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 – non altrettanto può dirsi per la copia "informatica" dell’atto, che non è copia autentica e che quindi non è assoggettata, da alcuna norma, ad imposta di bollo.

 

Ne consegue che sarebbe illegittima la pretesa dell’ufficio del registro delle imprese di assoggettare a tassazione, ai fini dell’imposta di bollo, oltre che la copia cartacea anche quella trasmessa per via telematica.